L’impianto di prima pioggia è originariamente nato per soddisfare le richieste della legge regionale lombarda n° 62 del 27 maggio 1985, relativa al problema dell’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche di dilavamento, ed è stato di seguito adeguato alle normative che, in attuazione a quanto richiesto dal D. Lgs. 11-05-1999 n° 152, sono state ormai emanate da diverse regioni (leggi regionali).
Queste normative impongono la separazione delle acque di prima pioggia (definite come i primi mm di precipitazione distribuiti uniformemente sulla superficie scolante servita dalla rete di drenaggio) da quelle successive.
La separazione delle acque di prima pioggia, necessaria solo per gli eventi meteorici separati da un periodo minimo di tempo asciutto variabile, a seconda delle regioni, da 48 a 96 ore, deve essere effettuata tramite vasche di raccolta adeguatamente dimensionate.
E’ quindi fondamentale che gli impianti di prima pioggia separino un volume di prima pioggia definito indipendente dalla durata della precipitazione. Sono quindi da escludere sistemi, quali i pozzetti scolmatori, che limitano la portata scaricata in fognatura, ma non possono controllare il volume scaricato.
Il sistema di alimentazione delle vasche deve essere tale che, indipendentemente dalle caratteristiche della precipitazione, queste vengano escluse solo a riempimento avvenuto.
Sebbene non tutte le normative emanate richiedano espressamente il trattamento delle acque di prima pioggia frequentemente, alla funzione di separazione, devono essere abbinate anche quelle di decantazione dei solidi sedimentabili e di separazione per flottazione delle sostanze leggere.
IMPIANTI CHE EFFETTUANO LA SOLA SEPARAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
IMPIANTI CHE EFFETTUANO SEPARAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA